CAVANDOLI E CAMPARI (LEGA), NO A CANNABIS E IUS SCHOLAE, POLITICA SI OCCUPI DEI VERI PROBLEMI
Da Marcomaria Freddi riceviamo e pubblichiamo la sua denuncia.
I semi di cannabis sono ormai entrati a far parte delle abitudini alimentari di molti di noi. Essi, tra l’altro, vantano una ricchezza di nutrienti da non sottovalutare, paragonabile a quello degli acheni.
Nota con il nome di marijuana light, la canapa legale si distingue rispetto a quella tradizionale
Prosegue senza sosta, anche in piena estate, l’attività dei carabinieri della Compagnia di Borgo Val di Taro per prevenire la commissione di reati e contrastare ogni forma di illegalità, ancora e di più in questo periodo caratterizzato dalla presenza di migliaia turisti nell’alta Valtaro.
Da erba per lo sballo a super cibo, la Cannabis per le sue proprietà benefiche e per la sostenibilità ambientale
Il cibo è una parte importantissima della cultura italiana, oltre ad essere un comparto industriale molto florido e leader mondiale con tante eccellenze che tutti cercano di imitare. Da qualche anno a questa parte, osservando i banchi dei supermercati e le trasmissioni tv, la gente ha voglia di sperimentare nuovi ingredienti e nuove sensazioni anche in cucina.
Ed ecco la nuova tendenza a dare importanza alla Cannabis non più soltanto spinti da quel concetto fisso di droga da evitare, ma quale ingrediente naturale ricco di proprietà benefiche di per sé e nei suoi derivati. Infatti nella produzione alimentare è permesso utilizzare i semi e i loro derivati (come l’olio e la farina), in quanto non contengono THC.
Il THC (tetraidrocannabinolo) è uno principali cannabinoidi contenuti nelle piante di canapa e si tratta di una sostanza psicoattiva, per questo motivo proibita negli alimenti se non come residuo di contaminazione durante le lavorazioni. La questione è differente per il CBD (cannabidiolo), altro cannabinoide presente in natura insieme al THC, di cui si fa sempre più ricorso sia in ambito terapeutico che in ambito gastronomico con il suo basso tenore.
Dal punto di vista nutrizionale i semi di Cannabis sono ricchi di acidi grassi polinsaturi essenziali, omega-6 e omega-3, in rapporto ottimale per la nutrizione umana all’interno del loro olio (che ricorda l’aroma di nocciola). È buono anche il contenuto di vitamine, come la E e quelle del gruppo B. Specialmente l’olio di CBD è diventato molto popolare, malgrado il suo prezzo più alto rispetto al normale olio di semi di canapa, perché consumarlo insieme ad altri alimenti consente di ottenere un potenziamento dei suoi effetti benefici.
L’olio di semi di canapa può essere usato a crudo, per non alterare le sue qualità organolettiche e nemmeno quelle nutrizionali, come condimento di qualunque portata e può essere reperito già oggi in svariati supermercati. Per chi volesse, invece, avvalersi anche delle proprietà nutraceutiche dell’olio di CBD lo potrà integrare l’olio usato su cibi e bevande, oppure assumerlo per via orale; sarà sufficiente porne alcune gocce sotto la lingua, per poi ingerirle per ottenere un effetto rapido ed efficace per esempio contro il dolore cronico.
Sarà interessante vedere come si comporteranno le quotazioni di mercato di questo nuovo super cibo alla luce di tutte le congiunture economiche negative, come accade anche per le quotazioni dei prodotti caseari.
La coltivazione delle tante varietà di Cannabis sarebbe anche un toccasana per l’ambiente, poiché sono piante in grado di crescere senza l’uso di pesticidi, riescono a catturare l’anidride carbonica dell’ambiente per trasferirla nel terreno, le fibre permettono la fabbricazione di nuovi materiali per l’edilizia assolutamente resistenti e fibre per l’industria tessile green. Di recente si è scoperto che possono addirittura bonificare i terreni contaminati da sostanze tossiche, come quelli presenti nella famosa Terra dei Fuochi.
Cassazione: vendere le infiorescenze di cannabis sativa è illegale. Scatta il sequestro perché è spaccio fornire ai commercianti. La misura preventiva colpisce le sostanze e i locali utilizzati per la distribuzione: da verificare l’efficacia drogante dei prodotti. L’indagato non prova la destinazione a fini agroindustriali
A distanza di poco due settimane possiamo dire che, mentre la politica si contorce in un dibattito asfittico e moraleggiante, la giurisprudenza di legittimità torna sulla controversa materia della cannabis.
Non vale la legge sulla coltivazione per la commercializzazione di prodotti a base di cannabis sativa, in particolare infiorescenze e quindi vendere derivati della cannabis sativa è illegale. Lo spiega la Corte di Cassazione nelle motivazioni della sentenza del 147/20, pubblicata il 7 gennaio dalla quarta sezione penale della Cassazione, che s’innesta nel solco della 30475/19, pronunciata dalle Sezione unite penali. Pertanto, Il sequestro preventivo scatta non solo per chi vende in negozio le infiorescenze di cannabis sativa L ma anche per chi le fornisce ai commercianti, sia al dettaglio sia all’ingrosso.
E ciò perché in base alla legge 242/16 è lecita unicamente l’attività di coltivazione delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole, ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2002/53/Ce. Si configurano, dunque, i presupposti del fumus commissi delicti e del periculum in mora del reato di spaccio di stupefacenti: da una parte la distribuzione delle infiorescenze (marijuana) non è esclusa dall’applicazione del testo unico degli stupefacenti e dall’altra l’indagato non ha fornito la prova che il commercio dei prodotti persegua finalità agroindustriali, le uniche consentite dalla legge 242/16.
Legittimo il sequestro preventivo che oltre le sostanze ha colpito anche i locali commerciali destinati alla distribuzione dei prodotti: è nelle ulteriori fasi del giudizio di merito che bisognerà accertare se i prodotti oggetto della misura cautelare hanno efficacia drogante e quindi possono o no produrre effetti psicogeni in chi li assume. Così come dovrà essere verificata la sussistenza dell’elemento psicologico del reato, che esula dal vaglio di legittimità sul provvedimento ablatorio. Inutile per la difesa sostenere che la cannabis light proveniente da sementi certificate può essere coltivata senza autorizzazione e dunque sarebbe stata “liberalizzata”. In realtà la coltivazione risulta lecita se volta alle finalità agroindustriali indicate in modo specifico e tassativo dalla legge 242/16. E costituiscono quindi reato la cessione, la vendita e in generale la commercializzazione al pubblico delle infiorescenze, a meno che non siano prive di efficacia drogante; i valori di tolleranza thc indicati dalla normativa - fra 0,2 e 0,6 per cento - si riferiscono invece al principio attivo rinvenuto sulle piante in coltivazione e non al prodotto oggetto di commercio.
All’indagato non resta che pagare le spese processuali. La sentenza tuttavia parla chiaro. Dopo aver ripetuto, conformemente al dato normativo, che per integrare il reato di coltivazione è sufficiente la conformità al tipo botanico della pianta e l’attitudine di questa a maturare e produrre sostanza stupefacente, le Sezioni Unite hanno precisato che «devono ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore». Possiamo dire di trovarci di fronte alla reintroduzione della provvidenziale nozione di coltivazione «domestica» ritenuta, a differenza della coltivazione «imprenditoriale», non penalmente rilevante. Nello specifico, l'effettuata ricostruzione del quadro normativo di riferimento, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” , conduce ad affermare che la commercializzazione dei derivati della coltivazione della cannabis sativa L che pure si caratterizza per il basso contenuto di Thc, vale ad integrare il tipo legale individuato dalle norme incriminatrici.
Viene sostenuta la tesi per cui il bene giuridico della salute pubblica non viene in alcun modo pregiudicato o messo in pericolo dal singolo assuntore che decide di coltivare per se' qualche piantina Non costituirà più reato coltivare in minime quantità la cannabis in casa. A stabilirlo una decisione epocale quella delle sezioni unite penali della Cassazione.
Si è sentenziato per la prima volta che "non costituiscono reato le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica" e "per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante ed il modesto quantitativo di prodotto ricavabile appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore".
In sostanza chi coltiva per se' non compie più reato. Viene sostenuta così la tesi per cui il bene giuridico della salute pubblica non viene in alcun modo pregiudicato o messo in pericolo dal singolo assuntore di marijuana che decide di coltivarsi per se' qualche piantina. I kit per la coltivazione dei semi di cannabis sul balcone di casa sono ormai assai diffusi, venduti anche on line su siti specializzati di internet, ma si incorreva in rischi da un punto di vista legale, finora a livello giuridico non c'era mai stata un'apertura vera in questa direzione.
La Corte costituzionale in passato è intervenuta più volte sul tema, sposando una linea rigorosa, e così la giurisprudenza ha assunto, dopo alcune isolate sentenze controverse sul tema, una posizione netta.
Stabilendo un semplice principio: la coltivazione di cannabis è sempre reato, a prescindere dal numero di piantine e dal principio attivo ritrovato dalle autorità e anche se la coltivazione avviene per uso personale. Si affermava che "la condotta di coltivazione di piante da cui sono estraibili i principi attivi di sostanze stupefacenti" potesse "valutarsi come 'pericolosa', ossia idonea ad attentare al bene della salute dei singoli per il solo fatto di arricchire la provvista esistente di materia prima e quindi di creare potenzialmente più occasioni di spaccio di droga".
E così la Cassazione, adattandosi a quanto chiarito dalla Consulta, ha finora sostenuto che la coltivazione di marijuana, anche se per piccolissime dosi, una o due piantine, è sempre reato, a prescindere dallo stato in cui si trovi la pianta al momento dell'arrivo del controllo.
Dopo questa decisione che è stata sin da subito commentata come un evento epocale, per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” , è giunto il momento che il legislatore prenda una posizione definitiva sulla legalizzazione o meno della cannabis e dei suo derivati. (26 dicembre 2019)
Con ordinanza depositata in data 9.9.2019, il Tribunale del riesame di Parma (Presidente Mastroberardino – relatore Purita) ha confermato pressochè integralmente il provvedimento di sequestro “probatorio” adottato dalla Procura della Repubblica di Parma in data 19 luglio 2019, eseguito il successivo 23 luglio, nei confronti di diverse persone che detenevano per la vendita, ed effettivamente ponevano in vendita, confezioni della c.d. cannabis light.
Dei numerosi indagati destinatari del provvedimento, solo quattro avevano presentato istanza di riesame. Il Tribunale ha accolto le argomentazioni presentate dalla difesa di Anceschi (limitatamente alla detenzione di due barattoli contenenti Betrocan, rilevando la riconducibilità del prodotto alla categoria dei farmaci), nonché della stessa Anceschi e della difesa di Saccani (limitatamente alla detenzione dei semi, rilevando l’assenza di THC e la mancanza di elementi da cui desumere la configurabilità della istigazione alla coltivazione). Per tutto quanto altro sequestrato ai quattro indagati ricorrenti, il Tribunale ha rigettato le istanze di riesame presentati dai difensori, confermando il provvedimento di sequestro.
Con articolate argomentazioni (sia pure con sfumature differenti) esposte anche in memorie scritte, le difese contestavano la legittimità del provvedimento della Procura di Parma sotto diversi profili: - carenza di motivazione; - legittimità dell’attività di vendita della cannabis light a seguito dell’entrata in vigore della legge n° 242/16; - mancanza di elementi sulla destinazione della cannabis al c.d. uso ricreativo (ovvero al consumo da parte degli acquirenti); - non condivisibilità della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite depositata a luglio 2019 (nella parte in cui la Suprema Corte ha statuito l’illiceità della detenzione e della vendita di infiorescenze, olio e resina, salvo che tali derivati siano in concreto privi di efficacia drogante); - in ogni caso, non condivisibilità di una lettura restrittiva di tale sentenza, essendo necessario il previo accertamento della percentuale di THC presente, che non dovrebbe essere inferiore allo 0,5%, tesi -quest’ultima- sostenuta dal Tribunale del riesame di Genova pur dopo l’intervento delle Sezioni unite; - sproporzionalità del provvedimento di sequestro, in quanto -proprio in vista degli accertamenti tecnici sulla percentuale di THC- sarebbe stato sufficiente il sequestro di campioni di sostanza e non di tutta la sostanza rinvenuta, anche in tal caso sulla base di quanto argomentato dal Tribunale di Genova.
Il Tribunale del riesame invece, accogliendo integralmente la posizione della Procura di Parma (rappresentata in udienza dal Procuratore della Repubblica e dal Sostituto Procuratore Francesca Arienti, che hanno depositato una memoria scritta) ha confermato la piena legittimità del provvedimento di sequestro. In particolare, il collegio: - ha richiamato integralmente la pronunzia delle Sezioni unite, nella parte in cui si sostiene testualmente che ““in tema di stupefacenti, la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività. (In motivazione, la Corte ha precisato che la legge 2 dicembre 2016, n.242, qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, per le finalità tassativamente indicate dall'art.2 della predetta legge)”; - ha evidenziato come, sulla scorta di tale pronunzia, la liceità ai sensi della legge n° 242/16 riguarda esclusivamente la coltivazione della canapa nelle varietà del catalogo –tassativo- indicato dall’art. 1 comma 2 della normativa e la realizzazione e la commercializzazione delle sette tipologie di prodotti –con elenco altrettanto tassativo- indicati all’art. 2 comma IV della stessa; si tratta in sintesi di attività concernenti la coltivazione di canapa sativa finalizzata alla produzione agroalimentare di fibre o altri usi consentiti dall’Unione Europea; - ha rimarcato la circostanza che, per scelta riferibile al legislatore, l’attuale panorama legislativo non consente affatto una generalizzata commercializzazione della canapa (contrariamente a quanto assumevano alcune difese); - ha chiarito che il principio di diritto affermato dalle sezioni Unite della Cassazione è perentorio e non può lasciare spazio a dubbi, e ciò a prescindere dal dalla soglia del cosiddetto principio attivo, per cui la vendita di infiorescenze, olii e resine di cannabis, benchè light, si pone al di fuori delle maglie di liceità tracciate dalla normativa di cui alla legge 242/16; - ha specificato pertanto che non è fondata la ricostruzione difensiva secondo cui, al di sotto della soglia dello 0,5% di THC, la commercializzazione delle infiorescenze di cannabis sarebbe lecita, in quanto tale soglia va riferita esclusivamente alle categorie tassativamente elencate nella legge 242/16 (e in tali categoria non è affatto compresa la produzione e vendita di infiorescenze, oli, resine); - ha ribadito che il giudizio di rilevanza penale della detenzione e vendita di tali prodotti prescinde al principio attivo della sostanza; - ha fatto presente che, quanto alla effettiva capacità drogante, il sequestro disposto dalla Procura mira a verificarne la sussistenza mediante accertamenti tecnici, che peraltro la Procura ha puntualmente avviato; - ha condiviso le osservazioni fatte dalla Procura nella memoria depositata in udienza, nella parte in cui la Procura ha fatto osservare che, in presenza di quantitativi rilevanti di cannabis, la capacità drogante non possa essere apprezzata in moto parcellizzato in relazione alla percentuale di THC contenuta nelle singole dosi potenzialmente acquistabili dai clienti, ma debba essere messa in relazione al peso complessivo della sostanza detenuta dai venditori (in memoria, il Pubblico Ministero aveva testualmente osservato: “Basti pensare alla posizione di Marola (che è il principale indagato della complessiva vicenda), cui sono state sequestrate sostanze pari a circa 650 kg complessivi, con confezioni e blocchi di peso consistenti, per i quali non si vede come si possa prescindere dal peso pur se dovesse esserci una percentuale bassa di THC. Ma anche negli altri casi (si pensi ai sequestri presso i distributori automatici), una volta esclusa la possibilità di ricorrere alla percentuale di TCH per valutare la capacità drogante (e ciò, lo si ribadisce ancora, sulla base delle inequivoche affermazioni delle sezioni unite) non resta che il peso complessivo cui ancorare la capacità drogante, non potendosi certamente scindere il quantitativo complessivo detenuto e messo in vendita in bustine dal peso infinitesimale. Infatti il quantitativo non va visto in relazione all’acquirente ma in relazione al venditore”); - su tale specifico punto, ha ribadito che una pur bassa percentuale di THC non esclude la capacità drogante della sostanza, se l’idoneità a produrre effetti psicotropi venga rapportata al peso complessivamente detenuto per la commercializzazione; - ha evidenziato che le sentenze della Corte di cassazione citate dalle Sezioni unite, in tema di necessità di accertamento sulla capacità drogante, in realtà facevano sempre riferimento a sequestri di ridottissime quantità di stupefacente, per cui, in tali casi, era effettivamente necessario accertare la pericolosità della condotta; - prendendo spunto dal caso esaminato dalle Sezioni unite (in cui si discuteva della detenzione per la vendita di 13 kg di cannabis), ha statuito che quando venga accertato (come nel presente caso) che la commercializzazione riguardi quantitativi consistenti, l’effetto drogante va correlato al peso della sostanza detenuta, che esprime la potenzialità della diffusione della sostanza, in cui risiede la pericolosità per la salute pubblica; - ha concluso col sottolineare che, se non si tenesse presente il quantitativo complessivamente detenuto dal singolo indagato, vi sarebbe una disparità di trattamento rispetto allo spacciatore di strada (per il quale invece la contestazione del reato riguarda l’intero quantitativo detenuto e non la singola dose smerciata); - per quanto riguarda la contestata sproporzionalità del sequestro, ha osservato che il sequestro di tutto il materiale rinvenuto disposto dalla Procura è giustificato in quanto: a) non è possibile scindere la valutazione sulla effettiva capacità drogante dal quantitativo complessivo di sostanza rinvenuta; b) vi è l’esigenza di rendere le analisi sulla composizione della sostanza il più possibile approfondite; c) se gli accertamenti disposti dal Pm confermassero l’effettiva capacità drogante della sostanza, l’intero materiale sequestrato sarebbe soggetto a confisca obbligatoria; - il sequestro è legittimo non solo per quanto riguarda la cannabis, ma anche per quanto riguarda tutti quegli accessori (cartine, macinini, accendini, estrattori, grinder, gas butano) destinati a consentire il fumo della cannabis stessa (ovvero il cosiddetto uso ricreativo).
°°°°° L’ordinanza del Tribunale di Parma, a parere della Procura, costituisce un punto fermo nel panorama giurisprudenziale sul delicato profilo della cannabis light. Dopo la sentenza delle Sezioni Unite -che aveva definitivamente chiarito la sussistenza del reato per la detenzione a fini di vendita di infiorescenze, oli e resine derivati dalla cannabis- la questione della liceità di tale detenzione (che, in teoria, non sarebbe dovuta essere più riproposta) era stata invece nuovamente prospettata a livello mediatico, anche ponendo l’accento su aspetti socio-economici, quali la asserita perdita di posti di lavoro legati alla chiusura dei tanti esercizi commerciali destinati alla vendita dei suddetti prodotti. Partendo da una precisazione che le Sezioni Unite avevano fatto (e cioè la necessità che il materiale venduto avesse capacità drogante, circostanza peraltro non nuova, ma sempre attentamente vagliata dai Giudici), i sostenitori della linea della liceità si erano diffusamente soffermati su una pronunzia di un Tribunale del riesame che, successivamente alla sentenza delle Sezioni unite, aveva ancora sostenuto la necessità che la sostanza dovesse contenere la percentuale di almeno lo 0,5% di THC per essere considerata illecita. Nel corso della procedura di riesame dinanzi al Tribunale di Parma, la Procura ha invece documentato come quella ordinanza appena citata fosse sì successiva alla sentenza delle Sezioni unite, ma precedente al deposito delle motivazioni, per cui quel Tribunale -nell’affermare che la illiceità dovesse essere collegata al superamento della soglia dello 0,5% di THC- non aveva potuto tener presente il preciso e specifico indirizzo delle Sezioni unite che, proprio con riferimento alla percentuale di THC, avevano affermato testualmente che “la valutazione sulla rilevanza penale delle condotte di detenzione finalizzata alla cessione dei derivati della coltivazione di cannabis sativa l., erroneamente è stata ancorata al superamento dei valori percentuali di THC richiamati all’art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242 del 2016, laddove detti valori riguardano -esclusivamente- il contenuto consentito di THC presente nella coltivazione e non quello dei prodotti illecitamente commercializzati, come sopra chiarito”. Peraltro la pronunzia del Tribunale di Parma non è isolata nel panorama emiliano, posto che, in data 31.7.19 (e dunque dopo il deposito delle motivazioni da parte della Suprema Corte a sezioni Unite) il Tribunale di Reggio Emilia aveva confermato un sequestro della PG convalidato dalla locale Procura.
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